EN 81-30:2025 e EN 81-42:2025 inserite tra le norme armonizzate a sostegno della Direttiva Macchine (2006/42/CE)
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione, disponibile in allegato, due nuove norme tecniche sono state ufficialmente inserite tra le norme armonizzate a sostegno della Direttiva Macchine (2006/42/CE):
- EN 81-30:2025, relativa alle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione dei montavivande — ovvero gli ascensori riservati al trasporto di soli beni, sia nella versione elettrica che idraulica.
- EN 81-42:2025, relativa alle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori speciali per il trasporto di persone e cose, parte 42: apparecchi di sollevamento verticale con supporto del carico chiuso destinati all’uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità.
Dettagli della pubblicazione
- Provvedimento: Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione
- Riferimento normativo: Direttiva Macchine (2006/42/CE)
- Effetto: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) garantisce ai fabbricanti e ai progettisti che applicano queste norme la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.
Contesto normativo
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 sono elencati i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono la presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per mantenere questi riferimenti raccolti in un unico atto, la nuova decisione integra nell’allegato — insieme alle relative modifiche e rettifiche — i seguenti punti:
«1 bis. EN 81-30:2025 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di sole cose – parte 30: Ascensori di servizio elettrici e idraulici»
«4 ter. EN 81-42:2025 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – parte 42: Apparecchi di sollevamento verticale con supporto del carico chiuso destinati all’uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità»
Effetto pratico: Chi costruisce apparecchi di sollevamento rientranti in queste norme (es. EN 81-42, EN 81-30) può ora usarle per ottenere la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine.
Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico che aggiunge/aggiorna riferimenti normativi, non di una modifica sostanziale dei requisiti legali.









